Home 9 Foundation 9 Statute

Statute

STATUTO DELLA FONDAZIONE “PER SOPHIA”  ETS 

ART. 1

DENOMINAZIONE E SEDE

E’ costituita la Fondazione denominata “Per Sophia” ETS, promossa dall’Opera di Maria Movimento dei Focolari, la fondazione ha la  sede in Figline e Incisa in Val d’Arno (Firenze), località Burchio, presso il Polo Lionello Bonfanti. 

ART. 2

SCOPO

La fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l’esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 D. Lgs. 117/2017:
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
g) formazione universitaria e post-universitaria;
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

La Fondazione svolge le attività di interesse generale sopra specificate con lo scopo principale di sostenere la crescita e lo sviluppo dell’Istituto Universitario Sophia (di seguito I.U.S.), laboratorio accademico di formazione, studio e ricerca con sede presso la Cittadella di Studi ed Esperienze Sociali di Loppiano (Figline e Incisa in Val d’Arno – FI), eretto dalla Congregazione per l’Educazione cattolica promosso dal Movimento dei Focolari. Inoltre la fondazione potrà sostenere ulteriori iniziative collegate allo sviluppo di I.U.S..

La Fondazione, in particolare ma non in via esaustiva:
a) sostiene le attività di studio e di ricerca realizzate presso I.U.S., sia direttamente sia attraverso la concessione di premi, sovvenzioni e borse di studio anche per stage formativi presso strutture esterne a I.U.S., in favore degli studenti e dei neo-laureati;
b) contribuisce al finanziamento, anche in collaborazione con altri Enti e Organismi, di ogni iniziativa promozionale e di ricerca nei campi di interesse di I.U.S., volta allo sviluppo e alla qualificazione dello stesso Istituto Universitario e, più in generale, del suo programma formativo, nonché dei rapporti tra l’Istituto medesimo e la realtà locale;
c) concorre al finanziamento di progetti culturali e didattici realizzati da I.U.S. e alle spese di gestione dell’istituto stesso.

La fondazione può esercitare, ai sensi dell’art. 6 D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

Per il perseguimento delle proprie finalità la Fondazione, fra l’altro:
– promuove la raccolta diretta e indiretta di fondi e richiede contributi;
– stipula contratti, convenzioni, accordi o intese con soggetti pubblici o privati;
– partecipa ad iniziative congiunte con altri enti ed istituti e, in genere, con operatori economici e sociali, pubblici o privati;
– amministra e gestisce i beni mobili (comprese quote e azioni) ed immobili di cui sia proprietaria, donataria, conduttrice, comodataria o comunque in possesso o dei quali riceva apposito mandato di gestione, ovvero detenuti a qualsiasi altro titolo, amministrando o gestendo le somme provenienti da tale gestione;
– stipula convenzioni per l’affidamento a soggetti terzi di parte della propria attività;
– promuove seminari, conferenze e convegni anche con altre istituzioni e organizzazioni o partecipa ad analoghe iniziative promosse da altri soggetti;
– costituisce o partecipa a consorzi, associazioni, fondazioni e società, ivi comprese anche le società di capitali, nonché ad organismi la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima;
– svolge ogni altra attività idonea a supportare il perseguimento delle finalità istituzionali impiegando anche tecnologie avanzate.

Per il perseguimento dei propri scopi, la fondazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. L’ente non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all’art. 4 c. 2 Dlgs n. 117/2017 

ART. 3

PATRIMONIO E DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI

1. La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell’art. 8 D. Lgs.117/2017.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell’ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

Il patrimonio conferito con la dotazione iniziale costituisce il fondo di dotazione e potrà essere incrementato e/o alimentato:
a) da dai conferimenti in denaro, beni mobili ed immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai fondatori, dai sovventori e aderenti;
b) dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla fondazione, compresi quelli acquistati dalla stessa;
c) dai contributi dello Stato e di altri organismi ed istituzioni nonché di enti pubblici, di enti territoriali e di privati;
d) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie;
e) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
f) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
g) Avanzo di gestione.

Il patrimonio è vincolato al perseguimento degli scopi della fondazione ed i relativi organi devono preservarne l’integrità.
All’atto dell’erogazione, il singolo partecipante potrà richiedere che la propria contribuzione venga finalizzata al perseguimento di specifici obiettivi e/o progetti di particolare rilevanza, in funzione dell’importo dell’erogazione, purché rientranti nelle finalità di cui all’art. 2.
La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche:
– i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;
– le entrate di cui alle attività di interesse generale (art. 5 Dlgs 117/2017)
– gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all’attuazione degli scopi statutari;
– le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
– i contributi, in qualsiasi forma concessi ed erogati, dal Fondatore;
– entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all’art. 6 D.Lgs 117/2017.

Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell’art. 22 del Dlgs n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l’organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l’organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell’ente. 

ART. 4

PARTECIPAZIONE ALLA FONDAZIONE

La Fondazione, fermo il suo carattere istituzionale di ente di patrimonio, si avvale dell’apporto di Partecipanti alle sue iniziative, denominati Fondatori, Sovventori ed Aderenti.
Essi possono essere persone fisiche, persone giuridiche ovvero enti non riconosciuti. Sono Fondatori i soggetti indicati nell’atto costitutivo, persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e gli enti che intervengono alla costituzione della fondazione e contribuiscono allo sviluppo della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi. Sono quindi Fondatori: Federazione Trentina della Cooperazione società Cooperativa; PER TUTTI Onlus; Andringa Leo Simon Jozef; Barelli Luciano; Vanreusel Koenraad Jozef; Pia Associazione Femminile Opera di Maria P.A.F.O.M.; Pia Associazione Maschile Opera di Maria – P.A.M.O.M.; Associazione Culturale Sophia; E. Di C. S.p.A.; Provincia Autonoma di Trento; Comune di Trento; Ferrucci Alberto Francesco; Calcagno Maria Teresa; Ferrucci Antonella; Comune di Incisa in Val d’Arno; Comune di Figline Valdarno; Associazione Internazionale per una Economina di Comunione – Aiec; Comune di Bagno a Ripoli; Comunità Solidali – Consorzio di Cooperative sociali – società Cooperativa sociale.
Sono qualificati “Partecipanti Sovventori” le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e gli enti che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi della Fondazione ed allo svolgimento delle sue attività mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione, il cui importo non può essere inferiore ad euro 10.000,00 (euro diecimila/00).
Sono qualificati “Partecipanti Aderenti” le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e gli enti che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi della Fondazione ed allo svolgimento delle sue attività mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione, il cui importo non può essere inferiore ad Euro 500,00 (euro cinquecento/00).
La qualifica di partecipante sovventore ed aderente dura per tutto l’anno solare durante il quale il contributo è stato regolarmente versato.
E’ inoltre possibile versare contributi alla Fondazione senza avere il ruolo di Partecipanti.
I partecipanti ed i terzi non sono portatori di diritto di credito sui contributi, né sul patrimonio.
 

ART. 5

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:
– il Presidente;
– il Vice Presidente;
– il Consiglio di Amministrazione;
– l’Assemblea;
– il Revisore dei Conti;
– il Segretario generale.
 

ART. 6

IL PRESIDENTE

1. Il presidente della fondazione, che è anche presidente dell’Organo di amministrazione, è eletto da quest’ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell’Organo e può essere rieletto per non più di due volte consecutive
2. L’Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
3. Il presidente rappresenta legalmente la fondazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell’Organo di amministrazione (almeno due volte all’anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all’organo di amministrazione in merito all’attività compiuta. Su delibera del Consiglio di Amministrazione nomina procuratori, per singoli atti o categorie di atti.
4. Il Presidente, coadiuvato dal Segretario generale, cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e  solo in caso di necessità  può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell’Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
 

ART. 7

IL VICE PRESIDENTE

Il VicePresidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione con le stesse modalità previste per la elezione del Presidente, di cui fa le veci in caso di assenza od impedimento. 

ART. 8

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si compone di 5 membri nominati o eletti con le seguenti modalità:
– n. 1 consigliere è nominato dal rettore dell’isituto universitario Sophia;
– n. 2 consiglieri sono nominati dalla Presidente dell’Opera di Maria – Movimento dei Focolari, uno dei quali è scelto tra gli aderenti al progetto denominato “Economia di Comunione”;
– n. 2 consiglieri sono eletti dall’Assemblea che per tale scopo si distingue in assemblea dei Fondatori ed assemblea dei Sovventori ed Aderenti.
Ciascuna assemblea elegge un consigliere deliberando con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Qualora non vi fossero Sovventori ed Aderenti, l’assemblea dei Fondatori procede all’elezione del secondo consigliere.
L’Associazione Culturale Sophia si astiene dalla votazione del membro del Consiglio di Amministrazione di competenza dell’assemblea dei Fondatori.
I membri del Consiglio di Amministrazione rimangono in carica tre anni e possono essere confermati per non più di due volte consecutive.
Si applica l’articolo 2382 codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti  previsti dall’art. 26, c. 6 e 7 Dlgs. n. 117/2017.
 

ART. 9

GRATUITA’ DELLE CARICHE

Le cariche di Presidente e di membro del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, salva diversa delibera dell’Assemblea in sede di nomina, qualora le circostanze obbligassero uno o più consiglieri ad un impegno ricorrente a favore della fondazione; tale delibera richiede la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei presenti.
Al Presidente e ad ogni membro del Consiglio di Amministrazione può essere riconosciuto il rimborso delle spese.
 

ART. 10

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno tre volte l’anno ed è convocato dal Presidente, che lo presiede. La convocazione deve essere inviata otto giorni prima o, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima alternativamente, a mezzo posta elettronica,  o lettera raccomandata o pec, e la stessa deve contenere l’ordine del giorno. Qualora lo ritenga opportuno il Consiglio di amministrazione potrà riunirsi e deliberare anche in videoconferenza. Il Consiglio, in via straordinaria, dovrà inoltre essere convocato ogni qualvolta il Presidente lo riterrà necessario o su richiesta scritta di almeno tre consiglieri.
Esso delibera con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
Le deliberazioni sono valide se adottate con la maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa il Segretario generale che assolve alle funzioni di Segretario del Consiglio stesso.
 

ART. 11

COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare:
– approva entro il 30 novembre di ogni anno il bilancio preventivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo; il bilancio preventivo comprende anche il programma di lavoro relativo all’esercizio finanziario, cui il bilancio stesso si riferisce e che decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno;
– delibera sulle erogazioni della Fondazione, sugli investimenti del patrimonio ed in merito al più sicuro e conveniente impiego del patrimonio stesso;
– approva i regolamenti interni;
– delibera l’accettazione delle donazioni e dei lasciti, nonché gli acquisti e le donazioni dei beni mobili e immobili e ne delibera la destinazione;
– delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti pubblici e privati;
– elegge, tra i propri membri, il presidente ed il vice presidente; dispone l’assunzione del personale, ne determina il trattamento giuridico ed economico e dispone la cessazione del rapporto;
– nomina il Segretario Generale secondo le modalità stabilite nell’art. 15 del presente statuto;
– delibera le modifiche dello Statuto;
– stabilisce la finalizzazione di scopo di parte del patrimonio e dei fondi raccolti attraverso sponsorizzazioni o specifiche contribuzioni;
– delibera sulla costituzione e partecipazione a società strumentali al perseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione;
– quantifica le quote di partecipazione ai sensi dell’art.4.
– è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
 

ART. 12

DECADENZA ED ESCLUSIONE

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate.
Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:
– il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
– l’aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio, alle finalità ed all’immagine della Fondazione.
L’esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato.
 

ART. 13

L’ASSEMBLEA

L’Assemblea è composta dai Fondatori, dai Sovventori e dagli Aderenti, ed è organo di consultazione, aggiornamento e di confronto allargato circa le istanze culturali e sociali della Fondazione.
Essa viene convocata dal Consiglio di Amministrazione per la presentazione della relazione annuale sull’attività della Fondazione, nonché entro 90 (novanta) giorni dalla cessazione della carica dei Consiglieri di Amministrazione, per la nomina di due membri secondo le modalità previste dall’art. 8 del presente statuto.
L’assemblea, in sede di loro nomina, può deliberare altresì in merito a quanto stabilito all’art. 9.
L’avviso di convocazione è firmato dal Presidente e sarà comunicato mediante avviso pubblicato sull’albo presente presso la sede della Fondazione e sul sito internet della stessa ed, eventualmente, con altre modalità scelte dal Consiglio di Amministrazione. L’assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza, salvo quanto previsto dall’art. 9. Essa dà inoltre parere consultivo sulle questioni presentate alla sua attenzione dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente della Fondazione.
 

ART. 14

ORGANO DI CONTROLLO

L’organo amministrativo provvede alla nomina di un organo di controllo. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 codice civile. I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove si assegnasse all’Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
L’organo di controllo:
– vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
– vigila  sull’adeguatezza  dell’assetto  organizzativo,  amministrativo  e  contabile  e  sul  suo  concreto funzionamento;
– al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell’organo amministrativo, la revisione legale dei conti
– esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
– attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall’art. 14 del D. Lgs.117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo.
L’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
 

ART. 15

ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

E’ nominato solo nei casi previsti dall’art. 31del D. Lgs 117/2017 ovvero qualora l’Organo di amministrazione lo ritenga opportuno. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell’apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all’Organo di Controllo di cui al precedente articolo. 

ART. 16

IL SEGRETARIO GENERALE

Il Consiglio di Amministrazione, su indicazione del Presidente della Fondazione, nomina, ove necessario, il Segretario Generale, tra persone dotate di specifiche competenze e professionalità.
Il Consiglio di Amministrazione può delegargli, mediante apposita delibera, determinate attività di gestione, ferma restando la supervisione del Consiglio stesso. Il Presidente può conferire procura per singoli atti o per singole categorie di atti al Segretario generale.
La natura e la qualifica del rapporto, le modalità e i limiti della collaborazione vengono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente.
Al Segretario Generale può essere demandata in particolare la supervisione del raggiungimento degli obiettivi programmati dal Consiglio di Amministrazione ed in particolare della realizzazione dei programmi e progetti attuativi e del loro risultato, nonché della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa della Fondazione, incluse le determinazioni organizzative e di gestione del personale dal punto di vista organizzativo, di direzione, coordinamento, controllo e di istruttoria dei provvedimenti disciplinari.
Egli cura l’esecuzione degli atti del Presidente e del Consiglio di Amministrazione.
 

ART. 17

IL BILANCIO

L’esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
Il bilancio è predisposto e approvato dall’organo di amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l’approvazione, l’organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
L’organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’art. 6 D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un’annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
La Fondazione si obbliga a mettere a disposizione presso la sede sociale per i fondatori, i partecipanti sovventori ed i partecipanti aderenti copia del bilancio di previsione e del consuntivo.
Detta documentazione sarà inviata al domicilio dei soci fondatori che ne facciano richiesta.
 

ART. 18

BILANCIO SOCIALE

Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017, la fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari. 

ART. 19

LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

La fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017. 

ART. 20

DEVOLUZIONE PATRIMONIO IN CASO DISCIOGLIMENTO

La Fondazione può estinguersi o trasformarsi ai sensi dell’art. 28 c.c. nel caso in cui gli scopi per i quali fu costituita siano divenuti impossibili a raggiungersi o di scarsa utilità, ovvero il patrimonio sia divenuto insufficiente. In tali casi il Consiglio di Amministrazione, constatate le cause di estinzione o trasformazione con il voto favorevole di almeno due terzi dei Consiglieri in carica, propone l’estinzione o la trasformazione della Fondazione all’Autorità competente, ai sensi degli artt. 27 e 28 c.c.; nel caso di estinzione il Consiglio, con il voto favorevole di almeno due terzi dei consiglieri in carica, nomina uno o più liquidatori.
In caso di mancata trasformazione della fondazione ai sensi dell’art. 28 c.c., il patrimonio netto derivante dalla liquidazione sarà devoluto ad opera dei liquidatori previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge  ad altra Ets nominata dai liquidatori, preferibilmente all’istituto Universitario Sophia qualora rivesta tale qualifica.
 

ART. 19

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra gli Organi della Fondazione, tra un Organo ed un suo appartenente, tra Fondazione e donatori e tra Fondazione e beneficiari delle erogazioni, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di una terna arbitrale, così composta: ogni parte nomina un proprio arbitro e il Presidente, su istanza della parte più diligente, è nominato dalla Presidente dell’Opera di Maria – Movimento dei Focolari. Ove una parte non provvedesse alla nomina del proprio arbitro, l’altra parte potrà adire la stessa Presidente dell’Opera di Maria – Movimento dei Focolari, poiché provveda anche alla nomina dell’arbitro di parte. Il collegio arbitrale giudicherà pro bono et aequo, senza formalità di procedura ed il lodo sarà inappellabile.
Ove parte della controversia sia l’Opera di Maria o uno degli Amministratori da essa nominati, la nomina del Presidente del Collegio arbitrale e dell’arbitro spettante alla parte inattiva sarà di competenza del Presidente del Tribunale di Firenze.
 

ART. 20

STATUTO

La fondazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
L’organo amministrativo può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
 

ART. 21

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

 

Amministrazione trasparente

Fondazione “Per Sophia”
Sede legale: Loc. Burchio c/o Polo L. Bonfanti – 50064 Figline e Incisa Valdarno (FI)
Sede operativa: Via San Vito, 28 – 50064 Figline e Incisa Valdarno (FI)
C.F.  94177760488                                                     

Contatti:

Tel.  +39 055 9051515

fondazione@iu-sophia.org    
www.fondazionepersophia.org     

 

Contributi ricevuti da Pubbliche Amministrazioni:

 

ANNO EROGANTE IMPORTO CAUSALE
2018 Cinque per Mille € 8162.46

Quote anno imp. 2015

2018 Provincia Autonoma di Trento € 14263.86

Summer School 2017

2018 Provincia Autonoma di Trento € 9000

Borsa di studio

2018 Provincia Autonoma di Trento € 12492

Acconto attività 2018

2019 Cinque per Mille € 10798.93

Quote anno imp. 2016

2020 Provincia Autonoma di Trento € 12035.35

Saldo attività 2018

2020 Provincia Autonoma di Trento € 19298.17

Saldo attività 2019

2020 Cinque per Mille € 10378.62

Quote anno imp. 2017

2020  Cinque per Mille € 11331.26

Quote anno imp. 2018

Restiamo in contatto

+39 055 9051515

fondazione@sophiauniversity.org

Via San Vito, 28 - Loppiano Figline e Incisa Valdarno (Firenze)